cittadini extracomunitari non in regola con il soggiorno
Cittadini comunitari
Per un soggiorno temporaneo inferiore a tre mesi non è normalmente necessaria l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
Il cittadino assistito dal Servizio sanitario di un Paese UE che durante il soggiorno in Italia ha bisogno di cure medicalmente necessarie può rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate.
Per accedere alle prestazioni deve presentare la TEAM – Tessera Europea di Assicurazione Malattia.
Le prestazioni sono erogate alle stesse condizioni previste per gli assistiti del Paese in cui vengono ricevute le cure, con eventuale pagamento del ticket o di altre quote previste.
Se la TEAM non è disponibile
È possibile richiedere alla propria istituzione sanitaria un certificato sostitutivo della TEAM.
Se non è possibile presentare né la TEAM né il certificato sostitutivo:
può essere richiesto il pagamento della prestazione;
l’eventuale rimborso dovrà essere verificato con l’istituzione sanitaria del Paese di appartenenza.
Per soggiorni superiori a tre mesi, in base alla situazione personale, può essere prevista:
l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa; (art 34 dlgs 286/98 e L. 40/98)
l’iscrizione volontaria, con pagamento del contributo previsto, nei casi in cui non sussista il diritto all’iscrizione obbligatoria e non si disponga della TEAM o di altra modulistica comunitaria che garantisca la copertura sanitaria.
Per l’iscrizione è necessario rivolgersi allo Sportello Scelta e Revoca, personalmente oppure tramite delega. La documentazione varia in base alla situazione personale e lavorativa.
In caso di modello S1 rilasciato dall’istituzione sanitaria di un altro Stato, la relativa pratica è gestita dagli Uffici Assistenza Sanitaria all’Estero.
La gravidanza e la maternità sono oggetto di specifiche tutele sanitarie.
In presenza delle condizioni previste dalla normativa può essere riconosciuto anche il diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria possono, nei casi previsti dalla normativa, chiedere l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, con pagamento del contributo previsto.
Possono rientrare, ad esempio:
studenti;
persone collocate alla pari;
personale religioso;
titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva (Circolare Ministero della Sanità 24 marzo 2000, n. 5 "Indicazioni applicative del Dlgs 25 luglio 1998 n. 286)
altre categorie previste dalla normativa.
Per verificare il diritto all’iscrizione e la documentazione necessaria è possibile rivolgersi allo Sportello Scelta e Revoca.
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti ma non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale possono comunque ricevere prestazioni sanitarie.
Quando la prestazione non è coperta:
dal Servizio Sanitario Nazionale;
da un’assicurazione;
dall’istituzione sanitaria competente del Paese di provenienza;
può essere richiesto il pagamento secondo le tariffe vigenti.
Cittadini extracomunitari non in regola con il soggiorno
Anche chi non è in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno ha diritto alle cure previste dalla normativa. DLG 286/98 Art. 35 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33.
Sono garantite:
cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche continuative, per malattia o infortunio;
interventi di medicina preventiva a tutela della salute individuale e collettiva;
la tutela sociale della gravidanza e della maternita';
la tutela della salute del minore;
vaccinazioni previste dalla normativa;
interventi di profilassi internazionale;
diagnosi e cura delle malattie infettive.
Alle cittadine straniere non in regola con il soggiorno sono comunque garantite le prestazioni sanitarie per la tutela della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane.
Il codice STP – Straniero Temporaneamente Presente (Circolare Ministero della Sanità 24 marzo 2000, n. 5 "Indicazioni applicative del Dlgs 25 luglio 1998 n. 286") permette ai cittadini stranieri non in regola con il soggiorno di accedere alle prestazioni sanitarie garantite dalla normativa.
Il codice STP è valido 6 mesi e può essere rinnovato.
Se la persona non dispone di risorse economiche sufficienti può dichiarare la propria condizione di indigenza, secondo le modalità previste.
Rilascio del codice STP
Il codice STP può essere rilasciato: in Pronto Soccorso, in caso di accesso per prestazioni sanitarie;
presso l’Ufficio Accettazione amministrativa, in caso di persona già ricoverata.
Il rilascio avviene a seguito della dichiarazione della necessità di ottenere l’assegnazione del codice STP.
Minori stranieri Dlg.s 286/98 L. 47/2017 Minori Stranieri non Accompagnati
Ai minori stranieri sono garantite le forme di assistenza sanitaria previste dalla normativa vigente.
Dove rivolgersi per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale