Informazioni sulle patenti
Tutte le informazioni necessarie per rinnovo patente di guida
La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria posseduta e dell’età del conducente, la validità è regolamentata secondo le disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti e disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il rinnovo consiste in una visita per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte di medici abilitati.
Via Campi Maggiori 23, 21051, Arcisate (VA), Italy
Ceretti 8, Laveno (VA)
Largo Cardinale dell'Acqua 1, 21018, Sesto Calende (VA), Italy
Via Ottorino Rossi 9, 21100, Varese (VA), Italy
Via Gradisca 16, 21049, Tradate (Varese)
Via Roma 18, 21022, Gazzada Schianno (VA), Italy
Via Forlanini 6, 21016, Luino (VA)
viale Borri 57
Ultimo aggiornamento:22 settembre 2026 alle ore 09:18
La commissione provinciale per la provincia di Varese è istituita presso l'ASST dei Sette Laghi con delibera del Direttore Generale n. 928 del 15.9.2017.
Presidente è il Dr. Massimo Alonzo, nominato con Decreto n 871 del 19.01.2018 della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.
Introduzione normativa
Art. 32 Legge 7 dicembre 1999, n. 472 "Interventi nel settore dei trasporti" (Modifiche agli articoli 119 e 126 del C.d.S.). Con l'emanazione della Legge 472 del dicembre 1999 sono state introdotte delle importanti innovazioni per il conseguimento e rinnovo della patente di guida per i soggetti diabetici. L'articolo 119 DL n. 285 del 30 aprile 1992 è stato così modificato ed integrato:
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete, per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dal Medico abilitato dal Ministero dei Trasporti che indicherà l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida;
d-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete, per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE, AK e BK e sottocategorie è effettuato dalla Commissione Medica Patenti integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
Dopo il comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità".
In pratica
Con le modifiche apportate al nuovo Codice della Strada, i pazienti diabetici, in condizione di adeguato compenso della malattia, possono ottenere il rilascio od il rinnovo della patente A, B e BE come tutti gli altri cittadini; l'unica differenza consiste nella necessità di produrre la scheda di valutazione rilasciata dallo specialista diabetologo.
Qualora venga rilevata la presenza di complicanze, il medico accertatore, a seconda del grado e della tipologia delle stesse, può ridurre la validità della patente o inviare il paziente alla Commissione Medica Patenti.
I soggetti diabetici con patente di guida A, AE, B, BE, CIGC che non presentano le gravi complicanze del diabete mellito quali ad esempio la retinopatia proliferante, l’insufficienza renale cronica di grado medio e grave e le cardiopatie ischemiche, possono effettuare la visita medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida dal Medico abilitato dal Ministero dei Trasporti presso il proprio Distretto Sociosanitario di Base o presso le agenzie competenti.
Patenti di guida AK, BK, C, CE, CK, D, DE, DK, E, la visita medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida del soggetto diabetico va effettuata presso lla Commissione Medica Patenti.
Non esiste un termine di legge perentorio e la Commissione ha libera facoltà di chiedere accertamenti che attestino lo stato di salute al momento della visita.
Orientativamente, salvo rilevanti eventi successivi che dovranno essere dichiarati al momento della visita mediante l’autocertificazione, possono essere considerati validi gli accertamenti effettuati negli ultimi 90 gg, in analogia al disposto del art 119 cds che fissa in tale termine la validità dei certificati emessi dalla Commissione Medica Patenti.
Le scadenze particolari sono invece fissate per:
Relazione cardiologica per cardiopatici portatori di ICD: non antecedente i 30 giorni dalla data fissata per la visita medica di Commissione.
Relazione neurologica per epilessia: non antecedente i 30 giorni dalla data fissata per la vista di medica di Commissione
La discrezionalità tecnica dei componenti la Commissione, permette di valutare, caso per caso, comunque l’opportunità di richiedere l’esecuzione di indagini clinico/strumentali più recenti.
Peraltro, per la natura stessa delle certificazioni mediche, si è ritenuto di non applicare in senso estensivo il disposto previsto dall’art. 41, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000 che fissa nel termine dei 180 gg la validità dei certificati rilasciati da Enti Pubblici.
Importante che le certificazioni prodotte siano quelle richieste: ad esempio il solo ECG non vale come visita cardiologica.
Può rivolgersi anche ad una struttura privata convenzionata. Si rammenta che gli accertamenti sanitari richiesti sono totalmente a carico dell'utente.
Deve tornare in Commissione Medica Patenti se in occasione dell'ultima visita la Commissione non ha espressamente dichiarato “NON PIU’ DI COMPETENZA CML”.
Quanto sopra salvo eventuali modifiche della normativa.
La normativa vigente non vieta di rivolgersi a qualsiasi altra Commissione Medica Patenti operante sul territorio nazionale, tuttavia l’interessato dovrà prima accertarsi che l’altra Commissione accetti i NON residenti.
Non sono previste dal Codice della Strada Commissioni Mediche Patenti private.
In attesa della visita si potrà avere un permesso provvisorio.
Il permesso provvisorio viene concesso dalla Motorizzazione Civile di Varese presentando la prenotazione che viene rilasciata dall’Ufficio Segreteria della Commissione Medica Patenti al momento della presentazione della domanda.
Il permesso non può essere inoltre rilasciato in caso di provvedimento di revisione della patente.
titolari/candidati patente A e B senza limite di età;
titolari/candidati di patente D - E fino a 60 anni;
titolari/candidati di patente C - E fino ai 65 anni.
N.B. i diabetici titolari di patenti C-D-E devono recarsi in Commissione Medica Provinciale Patenti.
ATTENZIONE:
PER GLI UTENTI RESIDENTI NEI COMUNI DI COMPETENZA DI ASST VALLE OLONA -
La prenotazione della visita dovrà essere effettuata direttamente agli sportelli di ASST VALLE OLONA,
INFO al link www.asst-valleolona.it/servizi/commissione-patenti
E’ stata attivata la COMMISSIONE ARTI ( per i titolari/candidati di patenti di categoria s oppure comunque affetti da minorazioni fisiche, visive e uditive) anche presso la ASST VALLE OLONA,
Sede delle visite: Casa di Comunità di Corso Leonardo da Vinci 1 a GALLARATE.”
Alcuni Utenti presentano la domanda in ritardo perché aspettano la comunicazione che la patente è in scadenza, come magari avvenuto in precedenza.
L'avviso a cui ci si riferisce non era inviato dalla Commissione Medica Patenti ma dalla Motorizzazione Civile, che non fornisce più tale servizio.