Le Disposizioni Anticipate di Trattamento, conosciute anche come DAT, permettono a una persona di indicare in anticipo le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nel caso in cui in futuro non fosse più in grado di esprimerle autonomamente.
Sono previste dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 e rappresentano uno strumento a tutela del diritto all’autodeterminazione della persona. Attraverso le DAT, il personale sanitario può conoscere e rispettare le volontà espresse dal paziente quando quest’ultimo non è più nelle condizioni di comunicarle.
Possono redigere le DAT tutte le persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. Prima di procedere alla redazione, è opportuno informarsi sui trattamenti sanitari che possono essere indicati nelle disposizioni e sulle possibili conseguenze delle proprie scelte. Per questo è consigliato confrontarsi con il medico di fiducia o con un altro professionista sanitario.
Nelle DAT è possibile esprimere il proprio consenso o il proprio rifiuto rispetto a specifici accertamenti diagnostici, trattamenti terapeutici e singoli trattamenti sanitari. È inoltre possibile indicare le proprie volontà in merito ai trattamenti di sostegno delle funzioni vitali, come la nutrizione e l’idratazione artificiali, nonché ad altri interventi previsti dalla normativa. Le volontà devono essere formulate in modo chiaro, consapevole e comprensibile.
La legge non prevede un modello obbligatorio per la redazione delle DAT.
Le disposizioni possono essere redatte:
Quando la persona non può utilizzare la forma scritta, le DAT possono essere espresse anche tramite videoregistrazione o mediante altri strumenti idonei a consentire la comunicazione. Le DAT possono essere modificate, rinnovate o revocate in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dalla legge.
La persona che redige le DAT può nominare un fiduciario. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere. Ha il compito di rappresentare la persona nei rapporti con il medico e con le strutture sanitarie, qualora questa non sia più in grado di esprimere la propria volontà. Il fiduciario interpreta le volontà indicate nelle DAT e dialoga con il medico nell’interesse della persona.
Le DAT depositate presso notai, Comuni, strutture sanitarie abilitate e Consolati italiani vengono registrate nella Banca dati nazionale istituita presso il Ministero della Salute. La Banca dati nazionale può essere consultata dal disponente, dall’eventuale fiduciario e dal medico che ha in cura il paziente, nei casi previsti dalla legge.
Il medico è tenuto a rispettare le volontà espresse nelle DAT. Nei casi previsti dalla legge, e d’intesa con il fiduciario, il medico può tuttavia non applicare le DAT quando risultino non coerenti con la situazione clinica attuale oppure quando siano disponibili terapie non prevedibili al momento della loro redazione, in grado di offrire concrete possibilità di beneficio per il paziente. In caso di disaccordo tra medico e fiduciario, la decisione è rimessa al Giudice Tutelare.